Tag: cyber security

  • FORMAZIONE 4.0: passano al 70% gli incentivi per la TRANSIZIONE 4.0

    FORMAZIONE 4.0: passano al 70% gli incentivi per la TRANSIZIONE 4.0

    Novità sul Credito d’Imposta per la Formazione 4.0, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico: il credito d’imposta riconosciuto alle aziende che adottano programmi di formazione sull’innovazione aziendale passa dal 50% al 70% se le attività didattiche sono svolte ad opera di enti qualificati.

    Ma facciamo un passo indietro: che cosa è la formazione 4.0? Si tratta di un’opportunità per tutte le aziende che vogliono cogliere i vantaggi legati alla quarta rivoluzione industriale, apportando, all’interno dell’impresa stessa, un radicale rinnovamento dei processi e dei prodotti.

    Industria 4.0, si pone l’obiettivo di rilanciare la competitività delle aziende di pari passo con le nuove e mutevoli esigenze di mercato mediante l’acquisto e il rinnovo dei macchinari delle imprese, l’adozione di software e contemporaneamente incoraggiando nuovi modelli di formazione in un’ottica 4.0.

    La formazione, tuttavia, può essere anche slegata dagli investimenti in tecnologia poiché ciò che rileva è anche il cambiamento culturale all’interno delle organizzazioni. Il credito d’imposta 4.0 serve dunque a stimolare e incentivare anche gli investimenti in cultura aziendale per creare figure professionali sempre più competenti e all’altezza delle complesse richieste del mercato attuale.

    Il vantaggio economico di Formazione 4.0 è molto interessante: perché si può recuperare un credito d’imposta fino al 70% del costo orario lordo dei dipendenti (discenti) destinatari della formazione nell’ambito di programmi di innovazione aziendale.

    Sugli stessi costi della formazione erogata (cioè dei docenti), anche da personale interno, oltre che da enti di formazione esterni, è possibile ottenere un ulteriore credito d’imposta del 70%.

    La formazione, a certe condizioni, può essere svolta anche in modalità on line, così come è possibile individuare forme innovative di training aziendale.

    Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

    comunicazioni@gruppoiovine.it

  • PRIVACY: la Carica del 101

    Niente più scuse! Emanato il D.Lgs. 101 che recepisce il GDPR 679/2016

    E’ stato pubblicato il 4 settembre il Decreto Legislativo 101/18 di armonizzazione al GDPR che entrerà in vigore il 19 settembre, con alcune novità per le piccole e medie imprese e sulle sanzioni, aumentate rispetto alla versione europea.

    Il Codice Privacy italiano recepisce quasi integralmente le disposizioni del Regolamento: principi, basi giuridiche del trattamento, informativa e consenso.
    Il Legislatore tuttavia ha deciso di garantire la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame ed eventuale aggiornamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
    Anche i codici deontologici andranno rivisti in alcuni settori (giornalismo, statistica e ricerca scientifica) coinvolgendo i soggetti interessati ed effettuando consultazione pubblica.
    Per quanto riguarda le PMI, i relativi adempimenti privacy saranno semplificati; lo prevede il nuovo articolo 154-bis, comma 4 del Codice Privacy che attribuisce al Garante l’autorità di farlo attraverso delle linee guida.

    Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di privacy di chi è in cerca di lavoro, non è richiesto il consenso del candidato al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum: sono salvi dunque i CV già inviati senza autorizzazione che potranno essere esaminati dagli uffici di selezione del personale.

    Non ci sono buone notizie per quanto riguarda le sanzioni poiché Il legislatore italiano ha deciso di inasprirle prevedendo conseguenze penali per alcune violazioni della normativa sulla privacy, che vanno ad aggiungersi alle salatissime sanzioni amministrative previste dal Regolamento europeo (fino a 20 milioni di euro).
    Tuttavia, a fronte di un sistema sanzionatorio amministrativo particolarmente rigoroso, alcuni giuristi hanno già evidenziato possibili profili di violazione del divieto di “ne bis in idem” in base al quale non è possibile essere sanzionati due volte per la medesima condotta. Staremo a vedere dunque gli sviluppi anche se ai sensi dell’art. 22 del d.lgs 101/2018, “per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE), della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie”. Questo dal punto di vista giuridico, dal punto di vista organizzativo la privacy, comunque già obbligatoria dal 25 maggio, è un adempimento non più procastinabile che può tuttavia costituire occasione di crescita per le PMI italiane.

    Il Dlgs 101, non va affrontato dunque come un ostacolo burocratico da superare, perché con la giusta “CARICA” può aiutare a migliorare la gestione dei dati e le proprie procedure di gestione interne: e questo può voler dire apportare vantaggi significativi in termini di creazione del valore per le aziende.  Luca Iovine

Panoramica privacy

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