Categoria: Financial advisory services

  • Coronavirus, i test sierologici: tra responsabilità e risk management

    Coronavirus, i test sierologici: tra responsabilità e risk management

    Dopo l’incubo del Lockdown ci troviamo tutti ad affrontare, tra incertezze e timori, la fase particolarmente delicata della convivenza con un virus ancora troppo poco conosciuto da medici e virologi.

    In particolare è fonte di enormi incertezze la situazione delle aziende e dei possibili contagi dei lavoratori, con le responsabilità del contagio da Covid-19 che comunque, in un modo o nell’altro, riguardano anche il datore di lavoro.

    L’intervento dell’INAIL, con nota del 15 Maggio 2020 ha precisato che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discenda automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro che, al contrario, sarebbe chiamato in causa solo ove venisse accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Ma questo fuga solo parzialmente i timori degli imprenditori.

    Si pone, infatti, un serio problema di Risk Management: come misurare a pieno il rischio contagio per poi sviluppare le opportune strategie e governarlo?

    RIGA, LATVIA. 9th January 2021. Negative SARS-CoV-2 Antingen test.

    Se le risposte date al quesito dalla pletora di decreti di varia provenienza che si sono susseguiti nel corso di questi mesi spaziano tra una specifica valutazione dei rischi, l’adozione di un puntuale piano anticontagio e l’adozione di opportuni dispositivi di protezione individuale, ciò non toglie spazio all’iniziativa dell’imprenditore che voglia trovare ulteriori spunti (non obbligatori per legge) di prevenzione del fenomeno.

    Nell’impossibilità di ricorrere allo strumento del tampone (riservato al momento ai sintomatici ed ai soggetti venuti in contatto con persone infette), un particolare rilievo assume lo strumento dei test sierologici.

    A differenza dei tamponi (che rilevano la presenza del coronavirus all’interno delle mucose respiratorie), i test sierologici servono ad individuare tutte le persone che sono entrati in contatto con il virus e che in risposta quest’ultimo hanno sviluppato gli anticorpi.

    In sintesi, mentre il tampone fornisce un’istantanea dell’infezione, i test sierologici ci raccontano della sua evoluzione nonché, della possibilità che l’infezione, sebbene in via asintomatica, sia ancora in corso.

    In caso di risultato positivo al test sierologico, inoltre, il soggetto può accedere al tampone per una verifica certa della sua situazione attuale.

    La somministrazione dei test sierologici ai lavoratori (che possono sempre rifiutarsi di farlo) ha comunque il vantaggio di fugare i dubbi sulla responsabilità dell’imprenditore che, applicando anche questa misura non obbligatoria, dimostra di fare quanto in suo potere per ridurre il rischio contagio.

    Uno strumento in più, dunque, per gestire e prevenire il rischio contagio sui luoghi di lavoro, nell’attesa dello sviluppo e della messa in commercio di uno specifico vaccino.

    Se vuoi fare i test sierologici nella tua azienda o nel tuo studio professionale contattaci qui 

    Avv. Enrico Mastropietro

  • INVITALIA: RIMBORSO 100% DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – COVID19

    Invitalia ha pubblicato un bando per l’emergenza COVID.

    A CHI SI RIVOLGE

    TUTTE LE IMPRESE indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

    • Regolarmente costituite ed iscritte come “attive” nel registro delle imprese;
    • Sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
    • Nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

    SPESE AMMISSIBILI

    Spese sostenute (fatturate e pagate con mezzi tracciabili e non inferiori a € 500,00), nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda,  per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa e non soggette ad altre forme rimborso o renumerazione. A tal fine sono ammissibili le seguenti tipologie:

    • Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2, e FFP3;
    • Guanti in lattice, vinile e nitrile;
    • Dispositivi per protezione oculare;
    • Indumenti di protezione, qualil tute e/o camici;
    • Calzari e/o sovrascarpe;
    • Cuffie e/o copricapi;
    • Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
    • Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

    IMPORTO DEL RIMBORSO

    100% delle spese ammissibili con il limite di € 500,00 per addetto fino ad un importo massimo di € 150.000,00.

    PRESENTAZIONE DOMANDE

    Le domande potranno essere presentate con modalità telematica secondo una sequenza temporale articolata in tre fasi:

    FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO

    Le imprese interessate possono inviare, attraverso uno sportello informatico, una prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.

    Lo sportello informatico assegnerà alle prenotazioni pervenute l’orario di arrivo.

     FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI RIMBORSO

    Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione    del rimborso è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta.

     FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

     Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell’elenco di cui alla fase 2, in posizione utile devono compilare la domanda di rimborso attraverso procedura informatica a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.

    L’accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi. Il legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, ha la possibilità di conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di rimborso. A tal fine, anche il soggetto delegato è tenuto ad accedere alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi. Ai fini della gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

  • EMERGENZA CORONAVIRUS, COME FARE CON GLI AFFITTI?

    EMERGENZA CORONAVIRUS, COME FARE CON GLI AFFITTI?

    Il fermo di gran parte delle attività produttive ha posto, tra i tanti problemi, quello relativo ai canoni di locazione, spesa diventata pesantissima in questa fase di decisa stagnazione.

    Ristoranti, bar e negozi in genere saranno in difficoltà anche nella ripartenza perché dovranno attrezzarsi per distanziare le persone, rallentando la ripresa della domanda e dunque del fatturato.

    L’articolo 65 del Dl. 18/20 (cd. Cura Italia) ha previsto, a favore di conduttori di locali adibiti a botteghe e negozi, un credito di imposta, per l’anno 2020, pari al 60% del canone di locazione del mese di Marzo 2020. L’intervento riguarda solo locali devono accatastati in C1.

    Al momento, dunque, non è previsto alcun diritto alla sospensione o alla riduzione del canone, come è accaduto in altri Paesi, mentre sono in via di studio misure per estendere il beneficio del credito di imposta, di cui al Cura Italia, anche ad altri operatori: alberghi, ristoranti, studi professionali. L’estensione dovrebbe riguardare anche il periodo di applicazione del periodo di credito d’imposta, oltre marzo 2020; alcune regioni italiane si sono attivate in tal senso.

    Nessuna misura agevolativa, invece, vi è al momento per le locazioni ad uso abitativo, che possano venire incontro alle difficoltà economiche degli inquilini di abitazioni. In Campania ci sono sussidi per le famiglie disagiate.

    Lo strumento per chi è in difficoltà è rinvenibile nell’articolo 1467 del Codice civile che consente, per cause di forza maggiore, all’inquilino che non riesce a pagare il canone di richiedere la risoluzione del contratto, dando tuttavia un preavviso di sei mesi.

    Una strada percorribile potrebbe essere quella della rinegoziazione del canone di locazione, tramite una scrittura privata successivamente registrata, che preveda la riduzione temporanea del canone dovuta all’emergenza covid-19.

    Se l’opportunità per il conduttore potrebbe evidentemente essere quello di una riduzione delle spese mensili – che potrebbero essere in qualsiasi momento pretese dal proprietario dell’immobile – il locatore potrebbe avere il vantaggio di pagare le imposte in base ai canoni effettivamente percepiti. Ovviamente i ragionamenti vanno fatti anche in base alla bontà del locatario/locatore, non in questa fase (triste per tutti) ma in quella precedente al corona-virus!

    Se si vuole rinegoziare il contratto di affitto, questo è il momento per farlo, tra un po’ potrebbe essere troppo tardi.

    Crediamo con questo di averti fornito qualche utile informazione per affrontare al meglio le difficoltà legate a questo particolare periodo, se avessi bisogno di maggiori informazioni contatta i nostri uffici allo 089 7728547 o inviaci una mail

  • Decreto liquidità, prestiti garantiti alle PMI: opportunità e limiti di accesso

    Decreto liquidità, prestiti garantiti alle PMI: opportunità e limiti di accesso

    Il Governo è intervenuto per l’emergenza corona virus per sostenere la liquidità delle imprese. In questo articolo trattiamo le misure a favore delle PMI, ricordando che la garanzia statale prevista (che arriva fino al 100%) tutela le banche in caso di mancata restituzione del prestito e serve per velocizzare l’erogazione dei finanziamenti alle aziende, riducendo il peso delle istruttorie sul merito creditizio. Tuttavia sempre di prestiti si tratta ed in ogni caso i soldi vanno restituiti alle banche o al Fondo di Garanzia. Pertanto il suggerimento è quello di utilizzare la liquidità ottenuta in maniera tattica, per la ripartenza, o strategica, per nuovi investimenti.

    Entrando nel merito della misura, il Fondo di Garanzia interviene per le aziende fino a 499 dipendenti e per gli autonomi, compresi i professionisti. Per coloro che vogliono attingere alla liquidità prevista dal Governo, fino al 31 dicembre 2020 si applicheranno le seguenti misure:

    • la garanzia sui prestiti è concessa a titolo gratuito, per prestiti con durata non superiore a 72 mesi, per un importo massimo di 5 milioni e copre il 90% dell’ammontare;
    • Per prestiti fino a 5 milioni, serve un’autocertificazione che attesti i danni da Covid 19 e ci sarà comunque un’istruttoria bancaria anche se alleggerita, senza l’analisi andamentale degli ultimi 6 mesi, che può risentire della crisi in corso.
    • Per prestiti fino a 25 mila euro. L’ammontare della garanzia è elevato al 100%, fino ad un importo di 25mila euro, e comunque entro il 25% dei ricavi. Il fatturato di riferimento deve risultare dal bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. L’intervento del fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione previa verifica formale del possesso dei requisiti.
    • Per prestiti fino a 800 mila euro. il Fondo di garanzia prevede una garanzia al 90% che può arrivare al 100% se l’ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi). In questo caso possono accedere al finanziamento solo imprese, fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni. L’importo del prestito deve essere comunque non superiore al 25% del fatturato.

    La restituzione è in sei anni con inizio del rimborso del rimborso non prima di due anni.

    I costi e la durata

    Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l’accesso alla garanzia è gratuito. Per i prestiti (anche quelli fino a 25mila euro) è comunque previsto un tasso di interesse, pure se basso, non superiore al tasso di Rendistato (ad aprile 1.034%) con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).

    Contatti

    Per qualsiasi ulteriore informazione e se necessiti di supporto anche sulle altre misure agevolative per l’emergenza corona virus contattaci qui 

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