Il GREEN PASS nei LUOGHI di LAVORO: CHIARIMENTI

Il decreto Green pass, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre in modo unanime, è intervenuto in maniera radicale sulla modalità di gestione del fenomeno pandemico estendendo, non senza polemiche e dubbi di legittimità costituzionale, l’obbligo della presentazione del certificato verde a tutti i lavoratori pubblici e privati.

Dal 15 Ottobre, ormai è risaputo, tutti i lavoratori dei settori pubblici e privati potranno accedere ai luoghi di lavoro solo previa esibizione della certificazione verde Covid_19.

Ma chi dovrà richiedere il certificato e che conseguenze porterà la mancata esibizione dello stesso?

Entro la data del 15 Ottobre le aziende dovranno definire come organizzare le verifiche (anche a campione in caso di impossibilità logistica di una verifica per ogni lavoratore) al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, individuando con un atto formale i soggetti incaricati del controllo e della contestazione di eventuali violazioni.

Qualora il lavoratore dovesse comunicare di non essere in possesso del certificato o se ne risulti sprovvisto al momento della richiesta, non potrà accedere ai locali ove svolge la propria prestazione, verrà sospeso e perderà da subito il diritto alla retribuzione fino alla presentazione del pass (l’onere di mostrare di essersi messo in regola grava dunque sul lavoratore).

La sospensione andrà comunicata al lavoratore con atto scritto ma sarà immediatamente efficace dal momento in cui verrà riscontrata l’inadempienza, a prescindere dal momento di ricezione della comunicazione.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che siano entrati in ufficio, azienda o altra sede violando l'obbligo di green pass, mentre per il datore di lavoro che non effettui i controlli la sanzione, irrogata dal prefetto, va da 400 a 1.000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del green pass, il datore di lavoro potrà stipulare un contratto di sostituzione di durata fino a 10 giorni e non oltre il 31 dicembre.

Sono esclusi i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad un’idonea certificazione medica.

Il decreto, che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, determina tra l’altro l’accesso con il Green pass ai ristoranti al chiuso, agli spettacoli, alle competizioni sportive, ai musei e mostre, piscine e palestre, sagre e fiere, convegni e congressi, ai centri termali e culturali, nonché sale gioco e sale scommesse.

Il medesimo decreto dispone che la validità del green pass passi da 9 a 12 mesi, i test salivari vengano equiparati ai tamponi e si estenda fino al 30 novembre la misura dei tamponi a prezzi calmierati in farmacia.

Le persone incaricate del controllo del green pass devono ricevere adeguate istruzioni e formazione sulla gestione dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy, così come adeguata informazione e formazione dovrà essere svolta verso tutto il personale, anche in ottica sicurezza del lavoro.

Il Garante della privacy ha chiarito che il controllo sul green pass è legittimo solo se e nella misura in cui venga rispettato il principio di minimizzazione, ovvero se il controllo dei dati è limitato a quelli effettivamente e strettamente necessari per la finalità.

Il verificatore, dunque, dovrà controllare soltanto il nome e il cognome del soggetto e la presenza della spunta verde all’interno del QR Code, cioè la validità del pass, senza poter sapere sulla base di quale condizione il pass è stato rilasciato.

In sostanza il datore di lavoro, e i suoi delegati, non potranno sapere se i propri lavoratori sono “no vax” oppure se si sono sottoposti al vaccino. Questa informazione, infatti, rientra tra i c.d. dati sanitari, appartenenti alle categorie particolari ex art. 9 GDPR e, secondo la legge, è eccedente rispetto alla finalità.

In conseguenza, il datore non potrà conoscere la scadenza del green pass, né potrà in alcun modo conservare i dati relativi ad esso, in banche dati cartacee o telematiche. Vietati dunque elenchi, liste, o altri sistemi analoghi: il green pass dovrà essere controllato dal datore di lavoro tutti i giorni!

Discorso a parte per docenti e personale scolastico, grazie alla possibilità concessa ai dirigenti scolastici di accedere al data base nazionale del green pass. Tutti gli altri datori di lavoro, pubblici e privati, hanno a disposizione solo il controllo manuale con la app Verifica C19.

Si ricorda che l’obbligo di green pass non coincide con l’obbligo vaccinale (che sussiste solo per i lavoratori del comparto sanitario e i dipendenti delle RSA), i preposti al controllo del possesso e della validità del pass, si ripete, sono i datori di lavoro, oppure uno o più soggetti da lui formalmente autorizzati, che dovranno essere debitamente istruiti. Gli stessi incaricati dovranno controllare il pass del datore di lavoro, il quale dovrebbe a sua volta controllare i controllori.

Per approfondimenti sulle procedure di controllo del green pass ed i relativi adempimenti in materia di privacy e sicurezza del lavoro contattaci su comunicazioni@gruppoiovine.it

 

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